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Statuto dell’Associazione Culturale F per Fintocolto

 

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE F PER FINTOCOLTO

c.f. 90057180474

Titolo I

Costituzione e scopi 

Art. 1

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “F PER FINTOCOLTO”.

L’Associazione ha sede in via Giovanni Da Verrazzano 5, Pistoia (PT), e agisce principalmente nel territorio della provincia di Pistoia, con l’obiettivo di poter estendere il proprio operato sul territorio toscano e nazionale.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione ha durata illimitata, è apartitica e apolitica.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

Art. 2

L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività culturale, con la convinzione che questa sia anche un veicolo per una solida promozione sociale e civile.

L’associazione si rivolge a tutte le generazioni e si prefigge di:

  • Promuovere, stimolare, diffondere l’interesse e la passione per la cultura, la conoscenza, la curiosità e l’espressione artistica.
  • Favorire, in ambito artistico e culturale, l’ascolto, il confronto costruttivo, la formazione reciproca, la crescita che scaturisce dall’incontro tra persone con simili interessi ma di diversa generazione, cultura, formazione, grado di affermazione
  • Trovare e sostenere artisti, pensare occasioni diversificate e nuove per dar loro spazio e voce e creare contatti. Tra artisti, con i fruitori di ogni tipo, con le realtà attive nel mondo della cultura.
  • Favorire l’incontro tra persone che condividono il desiderio di conoscere e l’amore per l’arte e la cultura, promuovere occasioni utili di confronto, ascolto, osservazione, formazione, aggregazione, collaborazione, possibilità di espressione,
  • Sostenere e mettere in contatto le realtà, le risorse, le buone idee presenti sul territorio negli ambiti di riferimento

L’Associazione presterà particolare attenzione e impegno a un grande evento, possibilmente di cadenza almeno annuale, che raccolga in uno o più giornate iniziative diverse e variamente dirette al raggiungimento degli scopi sociali.
Oggetti e strumenti attivi dell’Associazione saranno anche le nuove forme di comunicazione e internet, elementi ormai imprescindibili del nostro presente e del nostro futuro.
L’Associazione potrà avvalersi di ogni strumento e potrà favorire, sostenere promuovere o intraprendere ogni attività o iniziativa volti al raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione potrà avvalersi della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, purché rientrante nei limiti della legislazione vigente e di questo Statuto.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

 

Art. 3

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, senza limiti di età, che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

 

Art. 4

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e conservano tale carica a tempo indeterminato salvo rinuncia o dimissioni scritte;

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annua stabilita annualmente dall’Assemblea.

Sono Soci Sostenitori coloro, Enti compresi, che desiderano provvedere a versamenti ulteriori oltre alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Tutti i soci, senza limitazioni di età, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo nell’Assemblea. In particolare, i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda, scritta e consegnata al Presidente, contenente le informazioni sull’aspirante, nonché la dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti che disciplinano la vita dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può valutare, su proposta del Presidente, l’accettazione o il diniego di una richiesta di iscrizione all’Associazione. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

 

Art. 5

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, per decadenza, per esclusione o per indegnità.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni: L’associato è dichiarato decaduto quando non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso. L’associato è infine escluso dall’Associazione quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato.

Art. 6

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili o restituibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Titolo II

Organi dell’associazione

 

Art. 7

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 8

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.

Ciascun socio potrà rappresentare non più di due soci purché munito di regolare delega scritta.

E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.

E’ escluso il voto per corrispondenza.

 

Art. 9

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

– eleggere gli organi sociali;

– delineare il programma delle attività sociali;

– deliberare sulle modifiche del presente statuto;

– approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

– deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente.

La convocazione dell’Assemblea deve pervenire almeno 7 giorni prima della data prescelta. Deve avvenire in forma scritta, anche via email, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione deve essere convocata in ora successiva a quella della prima convocazione.

L’assemblea può tenersi nella sede dell’associazione o in altri luoghi.

In casi di particolare urgenza l’assemblea può essere convocata con un preavviso di 24 ore.

 

Art. 10

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La data di questa seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

L’assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o regolarmente rappresentati tramite delega scritta.

Ogni riunione del Consiglio o dell’Assemblea dovrà prevedere la nomina di un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

 

Art. 11

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 12

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, tra i quali Presidente e Vice Presidente, salvo diversamente deliberato dall’Assemblea che ha eventualmente il diritto di scegliere i consiglieri non fondatori.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

 

Art. 13

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;

– la nomina, al suo interno, e del Vice Presidente;

– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;

– l’esclusione degli associati;

– la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Art.14

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione sarà scritta, anche attraverso email o messaggi di testo telefonici.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

 

Art.15

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

 

Art.16

Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente, o suo diretto delegato alla tesoreria, tiene aggiornati i libri della contabilità dell’Associazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. 

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

 

 

Titolo III

Patrimonio sociale

 

Art. 17

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività di autofinanziamento che siano compatibili con questo statuto, le premesse e gli scopi dell’associazione.

 

Art. 19

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Il Presidente deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L’eventuale disavanzo accertato alla fine dell’esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall’Assemblea.

 

Titolo IV

Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

 

Art. 20

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.